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Visiste Medico-legali presso i centri di liquidazione danni

Visiste Medico-legali presso i centri di liquidazione danni

Il Parere della Segreteria Nazionale SISMLA

Numerosi Colleghi hanno rivolto alla Segreteria Nazionale una richiesta di chiarimenti in merito all’ipotesi di effettuare visite medico-legali per valutazione del Danno alla Persona presso Centri di Liquidazione del Danno di Compagnie Assicurative.

Il quesito impone un’attenta riflessione, considerato che trattasi di visite specialistiche medico-legali specificamente richieste da parte della Compagnia Assicurativa, e non effettuate per scelta autonoma del Danneggiato.

Ciò premesso, deve innanzitutto segnalarsi che trattasi di prestazioni professionali le quali, in ogni caso, richiedono una idoneità ambientale dello studio/ambulatorio medico, sia sotto il profilo igienico, che in termini di dotazioni minime ai fini dello svolgimento dell’attività medica richiesta.

È altresì imprescindibile l’identificabilità personale dello Specialista medico-legale rispetto alla struttura ove è espletata la visita. Quest’ultimo, inoltre, è comunque tenuto all’osservanza della Legislazione in tema di Privacy, con riferimento alla conservazione dei dati sensibili acquisiti nel corso della propria prestazione professionale.

Fatti salvi i predetti comuni presupposti per lo svolgimento di qualsiasi attività specialistica medico-legale e venendo alla specificità della prestazione prevista, deve necessariamente considerarsi che l’accertamento tecnico non potrà mai prescindere dai seguenti requisiti tecnico-operativi: avvenuta stabilizzazione dei postumi, trascrizione dettagliata dei dati sanitari, adozione di una idonea tempistica di riflessione valutativa, suffragata – ove di rilievo a fini risarcitori – da un eventuale approfondimento strumentale.

Quanto sopra onde evitare che la modalità operativa possa di per sé configurare “inosservanza delle buone regole professionali”, anche alla luce del recente disposto della legge Gelli relativamente alla responsabilità del professionista sanitario. Condizione che potrebbe supportare, in un secondo momento, autonome richieste risarcitorie connesse ad incongrue modalità di accertamento peritale del Danno alla Persona.

In conclusione, pur non sussistendo “impedimenti oggettivi” allo svolgimento di attività medico-legale presso i Centri di Liquidazione del Danno di Compagnie Assicurative – ove siano preliminarmente assolti i presupposti sopra indicati – deve auspicarsi che la “tempestività” imposta dalle Compagnie Assicurative non sia produttiva di valutazioni volontariamente parziali degli elementi tecnici medico-legali afferenti alla stima esaustiva del Danno alla Persona. È altresì auspicabile che una siffatta modalità operativa non pregiudichi l’espressione di una corretta informazione prognostica al Danneggiato (regola prevista anche dal concetto di “assistenza all’assicurato” indicata dallo stesso Disposto di Legge del Codice delle Assicurazioni), andando a determinare indicazioni fuorvianti che potrebbero condurre ad inconsapevoli ed inadeguatetransazioni del “Danno”, sfavorevoli per il soggetto danneggiato.

Il Segretario Nazionale SISMLA

Enrico Pedoja